mercoledì 5 settembre 2012

Stabile organizzazione

La stabile organizzazione rappresenta un'ipotesi di collegamento territoriale di una società o impresa non residente con un determinato Paese. La norma nazionale che definisce la fattispecie, ovvero l'art 162 TUIR, ispirata dal contenuto del modello di convenzione OCSE (organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), prevede due distinte ipotesi di stabile organizzazione:

1) stabile organizzazione materiale;
2) stabile organizzazione personale.

La nozione di stabile organizzazione è correlata alle ipotesi nelle quali, anche per soggetti diversi dalle persone fisiche non residenti, si vuole determinare un collegamento territoriale col Paese in cui operano e quindi producono reddito.

Ai sensi dell'art 162 TUIR, introdotto nel 2003, l'espressione "stabile organizzazione" si riferisce a una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato.

Il secondo comma elenca una serie di ipotesi di stabile organizzazione MATERIALE di società estere in Italia: 
- sede di direzione della società non residente, succursale o ufficio collocati nel territorio dello Stato, ma anche officine e laboratori.

Il terzo comma prevede che, qualora la società non residente stabilisca sul territorio dello Stato un cantiere di costruzione, monitoraggio o installazione, vi è stabile organizzazione solo se la permanenza di tali impianti temporanei sul territorio sia superiore a tre mesi.

Quando non può mai configurarsi l'esistenza di una stabile organizzazione materiale nel territorio dello Stato?

Ai sensi del comma quarto, ciò si verifica quando la sede fissa d'affari è utilizzata a soli fini di deposito, esposizione, consegna di beni o merci appartenenti all'impresa, ovvero quando i beni o le merci appartengono all'impresa vengono immagazzinati ai soli fini di deposito, esposizione, consegna, o per la trasformazione da parte di un'altra impresa. 
Ancora, quando la sede fissa di affari è utilizzata esclusivamente per acquistare beni o merci o per raccogliere informazioni, ovvero per svolgere qualunque attività che sia meramente preparatoria o ausiliaria a quella principale dell'impresa madre.

Si configura, come ipotesi di stabile organizzazione PERSONALE, l'esistenza di un soggetto, residente o no residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell'impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto dei beni. 
L'esistenza sul territorio di un mediatore, commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente non rientra nell'istituto in esame, e in ogni caso non costituisce stabile organizzazione personale la presenza di un raccomandatario o mediatore marittimo.
Non costituisce infine stabile organizzazione il possesso da parte di una società non residente di partecipazioni di controllo in società presenti sul territorio, a meno che non sussistano i requisiti visti precedentemente.

La presenza di una stabile organizzazione sul territorio dello Stato di un soggetto non residente fa sì che il reddito ivi prodotto sia tassato integralmente come reddito d'impresa.




Sulle recenti polemiche intorno alla sentenza 4377/2012 della Cassazione (custodia cautelare in carcere-stupro di gruppo)


Invasione su FB di link di questo genere:





e via dicendo.

Ecco.. io già nutrivo qualche dubbio in proposito, per un motivo di fondo che ho espresso nel caso Meredith e ribadisco qui: SE NON STUDI GIURISPRUDENZA, EVITA DI GRIDARE ALLO SCANDALO E PUNTARE IL DITO BASANDOTI SOLO SULLE CHIACCHERE.

Non è che mi sento superiore a qualcuno, lungi da me tale pensiero, è che visto la fatica che faccio a studiare queste cose molto complicate e difficili, e considerato che, nonostante siano anni che mi aggiro incerta e poco speranzosa nella selva oscura del diritto, SE io per prima sto zitta e evito di parlare a sproposito, perché so quanto sono complicati questi temi, e so quanto di un settore come questo, in continua evoluzione e aggiornamento, sia facile che ti sfugga qualcosa,perché chi in questa selva oscura non si è mai addentrato.. deve criticare senza beneficio del dubbio l'operato della giustizia italiana? Se io mi riservo di analizzare bene la questione, A FORTIORI deve farlo chi ne sa meno di me.

Perché, mi spiace disilludervi, ma guardare Matrix, Porta a Porta, e non so quale altro programma del genere (che io non guardo perché non mi basterebbero le scorte di IMODIUM di un mese), non basta a fare di voi esperti di diritto (non lo fa neanche una laurea in giurisprudenza, se proprio volete saperlo).

Perché io non vado in una serra a criticare come nutrono o innaffiano i fiori, oppure non vado nei pressi di un cantiere a criticare come costruiscono le case, o ancora non vado in sala operatoria a dire al chirurgo in che modo deve usare il bisturi, quindi tu, che non hai studiato la procedura penale, evita di sparare a zero; si chiama buon senso. Si chiama "parlare solo quando si sa di cosa si sta parlando".

Dicevo, oggi a pranzo parlandone coi miei esprimevo il desiderio di leggermi la sentenza.
L'ho letta, e ho avuto la conferma che per l'ennesima volta la gente parla senza sapere di cosa sta parlando, e sarò in un periodo particolare del mese, ma non riesco a trattenermi dall'essere polemica e un po' incacchiata.
Sì, adoro la pace dei sensi, l'amore universale e la pace, ma ignorare l'ignoranza no. Questo non riesco a farlo.

Ora vi faccio un breve sunto della questione, molto spicciolo, molto lacunoso, poco tecnico, un po' squallido, poco onorevole per una laureanda, ma basterà allo scopo:

Le misure cautelari (tra le quali la custodia cautelare in carcere, di cui si parla appunto in questi giorni, in relazione al reato di stupro di gruppo) vengono applicate SOLO a determinate condizioni, valutate caso per caso; sto facendo riferimento alla sussistenza di due tipi di requisiti: gravi indizi di colpevolezza e sussistenza di esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato); la custodia in carcere è tra le misure cautelari la più grave, applicata come extrema ratio, ovvero solo quando le altre misure cautelari non bastano a evitare i rischi che la tenuta in libertà dell'imputato comporta.
Col decreto sicurezza del 2009 è stato previsto che, per i reati a sfondo sessuale, la custodia cautelare in carcere viene applicata AUTOMATICAMENTE, senza quindi valutare la sussistenza caso per caso dei requisiti che legittimano l'applicazione di tale misura cautelare (ricordo che la libertà personale è inviolabile, e tale diritto viene a mancare solo in casi GRAVI, e giustificati.. ricordo ancora che una persona è COLPEVOLE solo DOPO la condanna definitiva.. e l'applicazione delle misure cautelari avviene PRIMA della sentenza che definisce il giudizio.

Quindi, anche se dopo aver letto la notizia sul giornale, o dopo aver guardato qualche tg, voi avete già iniziato a giocare a "chi è l'assassino" o vi improvvisate giudici d'occasione (la settimana enigmistica con "Se foste voi il giudice", vi ha dato un po' alla testa), la giustizia prosegue per conto suo, con le sue regole, anche se voi dopo 5 minuti dall'apprensione della notizia, avete già emesso la vostra personale sentenza irrevocabile di condanna, tra il primo e il secondo. O magari durante il caffè.

Comunque, tornando alla questione, con una sentenza del 2010 la Cassazione ha stabilito che, per i reati di stupro di gruppo, non è costituzionalmente legittimo applicare AUTOMATICAMENTE la misura cautelare della custodia in carcere, perché in contrasto con determinati articoli della Costituzione (che vedrete dopo, nell'articolo che vi copio incollo, scritto da qualcuno con più pazienza e esperienza di me).

CIO' NON SIGNIFICA CHE UNA PERSONA IMPUTATA PER IL REATO DI STUPRO DI GRUPPO NON PUO' ESSERE SOTTOPOSTO A CUSTODIA CAUTELARE, MA CHE LA NECESSITA' DI APPLICARE TALE MISURA SARA' VALUTATA CASO PER CASO, COME SUCCEDE PER LA MAGGIORANZA DEI REATI PREVISTI NEL NOSTRO CODICE PENALE (fatta eccezione per i reati di stampo mafioso e per i   reati a sfondo sessuale, eccetto, come da ultime decisione della Cassazione, gli stupri di gruppo).

ORA, se non siete d'accordo, liberissimi, però per piacere, prima di gridare allo scandalo, INFORMATEVI  BENE, perché quello che passa da FB è che la magistratura abbia, con la sentenza 4377/2012, depenalizzato lo stupro di gruppo, cosa che non è assolutamente veritiera.

Una critica, un miglioramento del sistema processualpenalistico, si può fare, va fatta, e ogni ordinamento giuridico è in continuo mutamento e evoluzione; ogni persona è libera di dire la sua, ogni opinione o pensiero è libero di essere espresso, ma ci vuole un minimo di rispetto per la legge, e per chi la applica, per quanto io, che studio queste cosette qua, per prima conosco le incongruenze e i problemi, e anche le ingiustizie che ci sono in ogni ordinamento giuridico, e ovviamente in cuor mio spesso mi scandalizzo per come certe leggi siano fatte coi piedi, per come alcuni giudici lavorino male, per come sia difficile applicare bene una regola giuridica, che spesso nella teoria è perfetta ma poi una volta applicata ha risvolti negativi, oppure molte volte studio leggi o regole che SO che nella pratica non sono applicate, e molte volte lo dicono i libri di testo stessi..e allora ti chiedi "ma io cosa la studio a fare questa roba"? E più scavi, più arrivi al torbido, ai problemi, che spesso a volte ti danno l'impressione di essere irrisolvibili...e di essere impotente a riguardo.

Quindi per carità, ce n'è quanta ne volete di robaccia brutta e ingiusta, per cui è giusto indignarsi, ma le critiche devono essere costruttive, e per essere tali devono avere alle spalle un background fatto di studi approfonditi, non un' indignazione generale disinformata, che non è accettabile, non serve a niente e non porta a niente.


Aprendo il link che segue troverete un breve ( ma decisamente più accurato) commento sulla sentenza, e sotto il commento un altro link che vi rimanda direttamente alla sentenza.


Un bacione dalla vostra accorata "giurista disperata".

Bilancio d'esercizio e conto economico


Il BILANCIO D'ESERCIZIO è il documento contabile che deve rappresentare, con chiarezza e in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società E il risultato economico dell'esercizio.

Assolve a due funzioni:
-illustra al termine di ogni esercizio il valore del patrimonio sociale (funzione rivolta principalmente a terzi creditori della società, per i quali la sola garanzia è offerta dal patrimonio sociale);
-indica gli utili distribuibili al termine di ogni esercizio (funzione preordinata al soddisfacimento degli interessi degli azionisti.

Alla redazione del bilancio d'esercizio sono deputati:
1) gli amministratori, che redigono un progetto di bilancio e lo comunicano al collegio sindacale e al revisore dei conti, insieme con la relazione sull'andamento della gestione sociale e coi documenti giustificativi;
2) il collegio sindacale, che redige una relazione in cui formula proposte e osservazioni sul progetto di bilancio e riferisce all'assemblea sull'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, facendo proposte circa l'approvazione;
3) l'assemblea ordinaria, delibera sul progetto e, se lo approva, delibera anche sulla distribuzione degli eventuali utili ai soci.

La redazione avviene nel rispetto dei principi di verità, chiarezza, precisione e prudenza.


I documenti che devono essere redatti sono:

lo Stato patrimoniale (è il documento che definisce la situazione patrimoniale di una società in un determinato momento);

il Conto economico;

la Nota integrativa;

Contributi in conto capitale; in conto impianti, in conto esercizio


Premessa:
nel libro (Falsitta. Corso istituzionale di diritto tributario), nel capitolo 25 paragrafi 5 e 6, mi parlano di "conto esercizio" e "conto capitale", senza darne una definizione (è probabile che vengano spiegati dopo, ma non ho intenzione di perdermi a sfogliare le restanti pagine del libro in cerca di una definizione che andrebbe data nel momento in cui citi un istituto).

Quindi, santo Google, ho cercato la definizione di questi "conti" su internet. Devo dire che ancora non sono riuscita a trovare una semplice definizione, bensì tutta la disciplina dei contributi in conto capitale, c. impianti e c. esercizio.

Se qualche anima affranta come me è in cerca di illuminazioni in materia, questi sono due link dove si descrivono gli aspetti civilistici e finanziari di questi istituti:

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE, C. IMPIANTI, C. ESERCIZIO ;

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO E IN CONTO IMPIANTI

Se riesco a districarmi tra tutta questa roba mai spiegata (né a lezione né sul libro) provvederò a fare uno schema semplificatorio che metterò sul blog.

IRES - i ricavi

RICAVI

Costituiscono ricavi:
- Cessione a titolo oneroso, perdita o danneggiamento, destinazione a finalità estranea all’impresa o assegnazione gratuita a soci, di BENI MERCE (beni alla cui vendita è destinata l’attività d’impresa), ex art 85 TUIR. Eccetto la vedita, il valore da considerare ai fini della tassazione del ricavo è il “valore normale” stabilito ex art  9 TUIR;

- Le percezioni di contributi in conto esercizio;

- I corrispettivi derivanti dalle cessioni di azioni, quote di partecipazione a capitale di soggetti IRES, di strumenti finanziari, iscritti in bilancio nell’attivo circolante e purché non costituiscano immobilizzazioni finanziarie (ovvero investimenti detenuti dalla società);

- Le percezioni di contributi in denaro, o il valore normale di contributi in natura, spettanti all’impresa, sotto qualsiasi denominazione, in base a contratto;

- I contributi spetti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge. I contributi in conto esercizio sono erogati per integrare ricavi o coprire costi aziendali di gestione, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui si è manifestato il diritto a ottenere il contributo.

PEX


La PEX (partecipation exemption), introdotta con D. Lgs. 344/2003, rappresenta un regime agevolativo destinato a detassare i proventi che scaturiscono dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni societarie.
Il regime prevede una esenzione parziale delle plusvalenze derivanti da partecipazioni immobilizzate, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art 87 TUIR.

Ratio di questo istituto è rappresentata dal voler evitare la fuga di capitali all'estero, verso quei Paesi che già da tempo detassavano i proventi da partecipazione.
Secondo parte della dottrina invece l'esenzione delle plusvalenze assicura l'eliminazione della doppia imposizione per il soggetto che acquisisce la partecipazione, sugli utili che dalla stessa si generano. Il realizzo di una plusvalenza da partecipazione deriverebbe dal fatto che la quotazione di quella determinata partecipazione è aumentata rispetto al momento dell'acquisto, quindi il suo prezzo è più elevato in quanto da essa deriverebbero più dividendi grazie al buon andamento economico della società partecipata. L'esenzione di tale componente positivo fa sì che i dividenti in essa contenuti siano tassati solo al momento dell'effettiva percezione da parte del nuovo acquirente, esentando il cedente da qualsiasi forma di tassazione.

Condizioni per fruire del regime della PEX:

- la partecipazione ceduta deve essere stata iscritta sin dal primo bilancio approvato a seguito della sua acquisizione tra le immobilizzazioni finanziarie;
- il periodo di possesso della partecipazione antecedente alla sua cessione deve essere almeno pari a 12 mesi;
- la società partecipata, in cui è detenuta la partecipazione, deve esercitare da almeno 3 anni un'attività commerciale e non deve risiedere un uno dei Paesi a fiscalità privilegiata.

La percentuale di esenzione dipende dalla tipologia di soggetto percettore:

1) se la plusvalenza è realizzata da parte di soggetti IRES, l'esenzione riconosciuta è pari al 95%;

2) se il soggetto che cede la partecipazione è un imprenditore individuale persona fisica che deteneva la partecipazione in regime di impresa, l'esenzione riconosciuta è pari al 50,28%, mentre la parte restante del provento è soggetta a tassazione;

3) se la partecipazione è ceduta da una persona fisica che non la deteneva in regime di impresa, il reddito prodotto rientra nei redditi diversi come "capital gains (plusvalenze azionarie)". Se la partecipazione è qualificata, il capital gain è esente per un ammontare del 50,28%; in caso contrario, si applica l'imposta sostitutiva pari al 12.5%.

Le condizioni di applicazione della PEX vanno rispettate anche dalle persone fisiche qualora il soggetto che realizza la plusvalenza detenga la partecipazioni in regime di impresa.

IRES -tassazione dei dividendi


Dividendo: "remunerazione che periodicamente deriva dalla detenzione di partecipazioni o quote in società di capitali". Rientra nella categoria degli "utili da partecipazione", costituisce reddito di capitale qualora sia tassato in capo alle persone fisiche.

Premessa: I soggetti ai quali viene applicata l'IRES non sono i soggetti ultimi dell'imposizione, perché il reddito da essi prodotto è destinato ai soci; occorre quindi coordinare la tassazione del reddito delle società con la tassazione dei dividendi del socio, evitando o attenuando la doppia imposizione economica. La doppia imposizione economica deriva dal fatto che la distribuzione dei dividendi ai soci avviene a seguito della formazione del reddito imponibile in capo alla stessa e del pagamento delle imposte correlato. La parte residua viene distribuita ai soci, per i quali il provento percepito costituisce fonte reddituale e quindi, deve essere tassata.

La tassazione dei dividendi è caratterizzata dal regime di esenzione, che dal 1 Gennaio 2004 ha sostituito quello del CREDITO DI IMPOSTA. Secondo tale metodologia, il socio percettore includeva il dividendo nel reddito complessivo, scomputando all'imposta netta un credito pari all'imposta che in percentuale la società aveva già pagato su quel provento. Oggi, col metodo dell'esenzione, il dividendo percepito dal socio non concorre alla formazione del reddito imponibile.

La percentuale di esenzione del provento percepito varia in funzione del soggetto percettore;

- è pari al 95% se il socio è un soggetto IRES;
- è pari al 50,28% se il socio è una persona fisica imprenditore, o una persona fisica che detiene una partecipazioni qualificata (imprenditori individuali e società di persona sono soggetti IRPEF e i dividendi rappresentano redditi di capitale)
- se la persona fisica detiene una partecipazione non qualificata il dividendo sarà assoggettato all'imposta sostitutiva del 12,5% (in altre parole la società erogante applicherà una ritenuta a titolo di imposta del 12,5 %).

Esistono altri due regimi, introdotti sempre col D. Lgs. 344/2003, volti a evitare la doppia imposizione economica degli utili distribuiti.

1.REGIME DI TRASPARENZA

 Disciplinato dagli articolo 115 e 116 TUIR, consente di applicare il regime naturale di tassazione delle società di persone, anche alle società di capitali: il reddito prodotto in capo alla società partecipata/madre viene imputato direttamente in capo ai soci

2. REGIME CONSOLIDATO

Disciplinato dagli articoli 117 e ss, concerne gruppi di società nazionali e estere, e prevede che tutti i redditi delle società del gruppo che vi aderiscono siano consolidati e tassati in capo alla società controllante.

IRES - dividendi e plusvalenze


Per il regime dei dividendi si parla di "esclusione", mentre per le plusvalenze di "esenzione"; la differenza attiene alla deducibilità dei costi connessi al provento.

L'esclusione (dividendi) ammette la deducibilità dei costi, quindi i costi inerenti ai dividendi esclusi dalla tassazione sono comunque deducibili.

L'esenzione (plusvalenze) non ammette tale deducibilità, quindi tutti i costi collegati alla plusvalenza esente NON sono deducibili.

Riporto delle perdite (deducibilità delle perdite pregresse). Art 84 TUIR


La perdita di un periodo di imposta determinata con le stesse norme valevoli per il reddito può essere portata in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto.
Le perdite dei primi tre periodi d'imposta possono essere riportate a nuovo, senza limite di tempi, dalla data della costituzione, purché si riferiscano a una nuova attività produttiva.

Vi può essere un uso improprio del riporto delle perdite, quando il soggetto che le utilizza è nominalmente lo stesso, ma nella sostanza differisce da quello che le ha realizzate. Per questo motivo il legislatore nega il riporto quando c'è un mutamento della compagine sociale e dell'attività. Più precisamente, il riporto non è ammesso quando ricorrono congiuntamente due circostanze:

1) muta la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria;
2) cambia l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui si sono realizzate le perdite.

Tale limitazione non si applica se la società ha rispettato nel bienno precedente alcuni parametri quantitativi:

- numero di dipendenti mai inferiore a 10;
- ammontare dei ricavi e proventi dell'attività caratteristica e delle spese per prestazioni di lavoro subordinato superiore al 40% della media degli ultimi due esercizi precedenti.

Il DL 98/2011 ha apportato delle modifiche ai commi 1 e 2 dell'art 84. Si sottolinea che tali modifiche riguardano solo i soggetti IRES, escludendo quindi le imprese individuali e le società di persone, e gli enti non commerciali che svolgo attività d'impresa.

Quali sono le novità?


Il primo comma prevede ora che la perdita di un periodo d’imposta può essere riportata in avanti senza alcun limite temporale, ma utilizzata in abbattimento del reddito di periodo nel limite dell'80% di quest'ultimo. L’eccedenza del 20%, non deducibile nell’esercizio, può essere poi sfruttata negli anni successivi.

Il secondo comma si occupa delle perdite conseguite nei primi 3 periodi d’imposta. La novità normativa non ha intaccato il vecchio regime: i risultati negativi conseguiti nei primi 3 esercizi, a condizione che si riferiscano a una nuova attività produttiva, continuano a essere riportabili per intero e senza alcun limite temporale.

DIRETTIVA MADRE-FIGLIA n. 123/2003


I La direttiva prevede un regime di esenzione dei dividendi percepiti dalle società madri residenti in Italia e distribuiti dalle società figlie residenti nell' Unione Europea.
II I dividendi in uscita, distribuiti dalle società figlie a società madri residenti nell' UE non sono soggette a ritenute alla fonte.

La direttiva è stata recepita in Italia e le risultanze del suo contenuto sono indicate nell'art 27 bis del D.P.R. 600/1973. La sua ratio sta nel mitigare il fenomeno della doppia imposizione giuridica, che rappresenta un disincentivo alla produzione di redditi transnazionali, cosa che invece è auspicata nel progetto europeo. La doppia imposizione giuridica è strettamente connessa alla doppia imposizione economica sui dividendi distribuiti tra società appartenenti allo stesso gruppo ma residenti in Stati Membri differenti. Ciò deriva dall'applicazione del criterio di tassazione basato sulla residenza di persone fisiche e giuridiche, che genera conflitti di tassazione positiva. In pratica cosa succede?
I soggetti residenti vengono tassati nel paese di residenza sull'intero reddito mondiale prodotto (ossia ovunque prodotto), nel corso del periodo di imposta, mentre i non residenti sono tassati nel paese estero in cui producono reddito, esclusivamente sui proventi ivi percepiti.
In sostanza uno stesso soggetto residente in un territorio, che possiede redditi di fonte estera, subirà una doppia tassazione sui redditi di fonte estera, che saranno computati sia nel reddito complessivo determinato nel Paese di residenza (principio della "worldwide taxation"), sia tassati nel Paese in cui sono prodotti.

I

SOCIETA' MADRE ( residente in Italia)
SOCIETA' FIGLIE ( residente nell' UE)

Gli utili in entrata distribuiti dalle società figlie sono tassati come dividendi, quindi esentati al 95%.

La direttiva si applica al ricorrere di determinati requisiti:

- la società madre deve essere residente nell' UE e detenere una partecipazione al capitale delle società figlie partecipate di almeno il 10%;
- società figlie non devono fruire nello Stato di residenza di un regime di opzione o esonero che comporti l'applicazione di un regime agevolativo. Questo requisito è rispettato in presenza di un' apposita certificazione rilasciata dalla società figlia che attesti l'assenza di regimi di esonero nell'ambito della legislazione fiscale del proprio Paese di residenza.

II

SOCIETA' MADRE (residente nell' UE)
SOCIETA' FIGLIE (residente in Italia)

I dividendi in uscita, distribuite da società figlie italiane a società madri residenti in uno Stato Membro, sono esenti dall'applicazione di qualsiasi ritenuta alla fonte.

Requisiti:

- la società madre deve possedere, da almeno un anno, una partecipazione di almeno il 10% del capitale sociale della società figlia;
- il Paese in cui risiede la società beneficiaria dei dividendi (società madre) non deve prevedere un regime agevolato. La documentazione in cui le partecipanti estere certificano l'assenza di regimi agevolativi deve essere acquisita entro la data di pagamento degli utili e conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo d'imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.


martedì 4 settembre 2012

Mi presento

Giulia,
studentessa di legge alla facoltà di Giurisprudenza di Bologna.
Ultimo esame da sostenere.
Questo blog vuole essere riservato solo ed esclusivamente alla materia giuridica.
Ne ho un altro, più risalente, dove scrivo di me, e delle mie riflessioni più disparate sulla vita e il mondo.
Avevo iniziato a scriverli lì i post che concernevano i miei studi, ma visto che stanno aumentando ho deciso di metterli tutti in un unico spazio, per fare meno confusione.

Il materiale dei post non vuole essere didattico, sono miei riassunti che faccio in primis per me, per fissare le cose più importanti e districarmi meglio tra il materiale dei libri di testo, che molto spesso sono tutto tranne che chiari.

Negli anni ho riassunto libri e messo per iscritto interi corsi, assiduamente frequentati, tutto al computer. La materia giuridica si innova continuamente, ma se vi possono interessare fatemi sapere qualcosa. Se posso vi aiuto volentieri.

Appena faccio una pausa dallo studio mi metto a copia-incollare i vari post.

Baci!