La stabile organizzazione rappresenta un'ipotesi di collegamento territoriale di una società o impresa non residente con un determinato Paese. La norma nazionale che definisce la fattispecie, ovvero l'art 162 TUIR, ispirata dal contenuto del modello di convenzione OCSE (organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), prevede due distinte ipotesi di stabile organizzazione:
1) stabile organizzazione materiale;
2) stabile organizzazione personale.
La nozione di stabile organizzazione è correlata alle ipotesi nelle quali, anche per soggetti diversi dalle persone fisiche non residenti, si vuole determinare un collegamento territoriale col Paese in cui operano e quindi producono reddito.
Ai sensi dell'art 162 TUIR, introdotto nel 2003, l'espressione "stabile organizzazione" si riferisce a una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato.
Il secondo comma elenca una serie di ipotesi di stabile organizzazione MATERIALE di società estere in Italia:
- sede di direzione della società non residente, succursale o ufficio collocati nel territorio dello Stato, ma anche officine e laboratori.
Il terzo comma prevede che, qualora la società non residente stabilisca sul territorio dello Stato un cantiere di costruzione, monitoraggio o installazione, vi è stabile organizzazione solo se la permanenza di tali impianti temporanei sul territorio sia superiore a tre mesi.
Quando non può mai configurarsi l'esistenza di una stabile organizzazione materiale nel territorio dello Stato?
Ai sensi del comma quarto, ciò si verifica quando la sede fissa d'affari è utilizzata a soli fini di deposito, esposizione, consegna di beni o merci appartenenti all'impresa, ovvero quando i beni o le merci appartengono all'impresa vengono immagazzinati ai soli fini di deposito, esposizione, consegna, o per la trasformazione da parte di un'altra impresa.
Ancora, quando la sede fissa di affari è utilizzata esclusivamente per acquistare beni o merci o per raccogliere informazioni, ovvero per svolgere qualunque attività che sia meramente preparatoria o ausiliaria a quella principale dell'impresa madre.
Si configura, come ipotesi di stabile organizzazione PERSONALE, l'esistenza di un soggetto, residente o no residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell'impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto dei beni.
L'esistenza sul territorio di un mediatore, commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente non rientra nell'istituto in esame, e in ogni caso non costituisce stabile organizzazione personale la presenza di un raccomandatario o mediatore marittimo.
Non costituisce infine stabile organizzazione il possesso da parte di una società non residente di partecipazioni di controllo in società presenti sul territorio, a meno che non sussistano i requisiti visti precedentemente.
La presenza di una stabile organizzazione sul territorio dello Stato di un soggetto non residente fa sì che il reddito ivi prodotto sia tassato integralmente come reddito d'impresa.
ciao mi chiamo Giulia Tassinari, scusa se ti disturbo qui ma non saprei come poterti contattare. Ho letto nel sito "pensieri democratici" che sei responsabile di Giovani attivi; io sarei di Bologna ma ho vissuto a Imola per 20 anni e sarei interessata alle vostre iniziative e soprattutto agli incontri. Mi dispiace averti disturbata. Buona giornata :-))
RispondiEliminaCiao Giulia, puoi contattarmi all'indirizzo mail giulia.gianstefani@gmail.com! :)
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